Le informazioni contenute nella presente sezione si basano sulle norme legislative vigenti, relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Essendo sempre possibili cambiamenti delle norme è consigliabile controllare che non si siano verificate variazioni nel trattamento fiscale.
E' comunque sempre consigliabile consultare il proprio commercialista, patronato o associazione per evitare di incorrere in errori e verificare l'applicabilità della normativa.
L'acquisto di un montascale a poltroncina, servoscale a pedana, di una piattaforma elevatrice o di un miniascensore per l'utilizzo in abitazioni private, gode di agevolazioni e benefici fiscali, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. La più recente novità è stata introdotta dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).
DETRAZIONI
CONTRIBUTI
LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Comulabilità dei Contributi Legge 13/89 e delle Agevolazioni IRPEF
I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono comulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo (quindi anche con la detrazione IRPEF del 19% e del 36 o 41%), purché l’erogazione complessiva, pari alla somma del contributo Legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta.